La tariffa rifiuti non deve essere assoggettata a Iva. Si tratta infatti di un’entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso. Questo è quanto ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza 3756 del 9 marzo scorso.
Quindi, anche l’AMA, ci deve indietro dei soldi. Andando a rivedere tutte le fatture emesse dall’AMA, l’IVA ci è stata applicata dal 2003 al 2009
Sotto al post trovate il modulo da riempire e spedire per richiedere il rimborso di quanto pagato ingiustamente.
A.S.S.C. Casal Monastero
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